Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

Piano di lavoro personale ATA a.s.2022.23, servizi generali e amministrativi, inerente le prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle ecceden

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0000446 del 18/01/2023
– FIRMATO_All.-A_001_pianolavoro-2022-23_versione_definitiva.pdf
– FIRMATO_Piano_di_lavoro_2022.23_Servizi_generali__281_29.pdf
– FIRMATO_Piano_di_lavoro_a_s_2022.23_Servizi_amministrativi__281_29.pdf